Art. 6.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo «Convergenza», di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato, fino al 31 dicembre 2010, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per l'assunzione di ciascuno dei soggetti di cui al citato articolo 1.